IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il
quale  e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della
provincia  di  Vibo  Valentia  colpito  dagli  eventi alluvionali del
giorno 3 luglio 2006;
  Considerato   che   i   detti  eventi  calamitosi  hanno  provocato
l'allagamento  di alcuni centri abitati, nonche' frane e smottamenti,
con movimento di detriti, fango e massi, con conseguente pericolo per
la pubblica incolumita', causando ingenti danni alla viabilita', alle
infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato;
  Considerato  che la natura e la particolare intensita' degli eventi
meteorologici  hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e
sociale  delle  zone  interessate,  e,  pertanto,  risulta necessario
fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi
e poteri straordinari;
  Ritenuto,  quindi,  necessario  ed  indifferibile porre in essere i
primi  interventi  urgenti  per  favorire  il  ritorno  alle  normali
condizioni di vita delle popolazioni interessate;
  Acquisita  l'intesa  della  regione  Calabria con nota del 6 luglio
2006;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone:

                               Art. 1.
  1.  Il  Presidente  della  Regione Calabria e' nominato Commissario
delegato  per gli eventi meteorologici di cui in premessa, e provvede
alla  individuazione  dei  comuni  colpiti  dagli eventi stessi, alla
realizzazione  dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della
popolazione,  alla  rimozione delle situazioni di pericolo, nonche' a
fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui sopra.
  2.  Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento
dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale dell'opera di uno o
piu'  soggetti  attuatori  all'uopo  nominati, cui affidare specifici
settori   di  intervento,  sulla  base  di  specifiche  direttive  ed
indicazioni,  nonche'  della  collaborazione  degli uffici regionali,
degli   enti   locali  anche  territoriali  e  delle  amministrazioni
periferiche dello Stato.
  3. Il Commissario delegato in particolare provvede:
    a)  alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti
dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;
    b) al    ripristino,    in   condizioni   di   sicurezza,   delle
infrastrutture   pubbliche   danneggiate,   alla   pulizia   ed  alla
manutenzione  straordinaria  della  viabilita', degli alvei dei corsi
d'acqua  ed  alla stabilizzazione dei versanti, alla realizzazione di
adeguati  interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa
in  sicurezza  dei  luoghi,  nonche'  alla  realizzazione di adeguati
interventi,  anche  non  infrastrutturali,  di prevenzione dei rischi
idrogeologici ed idraulici.
    c) all'individuazione  di  appositi siti di stoccaggio temporaneo
ove  ubicare  i  fanghi  i  detriti  e  i  materiali rivenienti dalla
situazione  emergenziale  in  atto,  avvalendosi delle deroghe di cui
all'art.  6,  definendo  d'intesa  con  il  Commissario  delegato per
l'emergenza  rifiuti  nella  regione  Calabria  le  modalita'  per il
definitivo smaltimento.
  4.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' autorizzato a ricevere risorse derivanti da
donazioni ed atti di liberalita' da destinare per le finalita' di cui
alla presente ordinanza da trasferire al Commissario delegato.
  5.  Il  Commissario  delegato  provvede  altresi' al rimborso delle
spese sostenute dai comuni e dall'Ufficio territoriale del Governo di
Vibo  Valentia,  nonche'  da  altri enti ed amministrazioni impegnate
nelle fasi della prima emergenza.
  6.  lI  Commissario  delegato  ed  il Dipartimento della protezione
civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri provvedono ad
effettuare  i  rimborsi  dovuti  alle organizzazioni di volontariato,
debitamente  autorizzate  dal  Dipartimento  della protezione civile,
impiegate  in occasione degli eventi in premessa, nonche' al rimborso
degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso
e'  effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio  2001,  n.  194,  sulla  base  di  un  riscontro delle spese
effettivamente sostenute.
  7. L'Ufficio territoriale del Governo di Vibo Valentia, con oneri a
carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 8, e' autorizzato ad
effettuare  i  rimborsi in favore della Croce Rossa Italiana, nonche'
degli  oneri  sostenuti  dai  datori  di  lavoro  dei volontari della
predetta   associazione   direttamente  attivati  in  relazione  alla
particolare gravita' del contesto emergenziale da fronteggiare, per i
quali  trovano  applicazione le disposizioni di cui agli articoli 9 e
10  del  decreto  del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.
194.